"Les amis du coeur du Val d'Aoste – Dott. G. Devoti"

Associazione di volontariato dei cardiopatici aderente al CONACUORE

Statuto

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata LES AMIS DU COEUR DU VAL D'AOSTE – DOTT. G. DEVOTI - ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale in Via Vevey 17 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 2
FINALITÀ E AMBITO DI ATTUAZIONE

L'organizzazione di volontariato persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di

  • favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari;
  • elaborare, promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla lotta e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici;
  • favorire la diffusione mediatica attraverso il proprio sito web delle attività proprie e del COordinamento NAzionale delle associazioni del CUORE denominato CONACUORE.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

  • elaborare e realizzare progetti volti alla tutela, prevenzione, cura, riabilitazione, formazione e ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari;
  • stimolare, organizzare e partecipare con propri rappresentanti a commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione dei contenuti della Carta dei diritti dei cardiopatici elaborata dal CONACUORE;
  • collaborare con le istituzioni, con enti del Terzo settore, con le associazioni dei cardiopatici e con l'Azienda sanitaria per il miglioramento delle strutture cardiologiche, cardiochirurgiche, riabilitative e del soccorso sia intra che extra-ospedaliere;
  • far conoscere le attività dell'associazione attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione;
  • promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nei reparti di Cardiologia per fornire sostegno morale agli ammalati ed ai loro familiari;
  • organizzare attività ricreative e culturali per soci e non soci;
  • organizzare corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare e corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore per personale non sanitario.

ARTICOLO 3
SOCI

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

La qualifica di socio è mantenuta con il pagamento della quota annuale.

I soci hanno il diritto di:

  • esercitare il diritto di voto in assemblea;
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
  • controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
  • consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
  • dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

La qualifica di socio si perde per:

  • dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
  • mancato pagamento della quota sociale per 2 anni consecutivi;
  • decesso;
  • esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni.

ARTICOLO 4
SOCI ONORARI E SOSTENITORI

Acquisiscono la qualifica di soci onorari le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell'ambito cardiologico; deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo. Acquisiscono la qualifica automatica di soci sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura. I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea e per l'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 5
VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ARTICOLO 6
ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.

ARTICOLO 7
ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

  • elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
  • approva il programma delle attività;
  • approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione;
  • approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione dei soci;
  • ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
  • approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
  • ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ARTICOLO 8
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 15 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

  • attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  • redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
  • redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione;
  • redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
  • nomina il segretario e il tesoriere;
  • accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
  • ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ARTICOLO 9
PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

  • scadenza del mandato;
  • dimissioni volontarie;
  • revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

  • presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
  • sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
  • nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 10
SEGRETARIO E TESORIERE

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione.Sono nominati dal Consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti.

Compete loro:

  • redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
  • curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
  • curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
  • predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 11
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

  • da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 12
BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13
LIBRI SOCIALI

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ARTICOLO 14
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 15
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Direttivo 2022-2025

Direttivo Ass. "Les Amis du coeur du Val d'Aoste – dott. G.Devoti – ODV (2022-2025)

Ciancamerla Giuseppe – presidente
Mario Stelio Gal – vicepresidente
Barberi Margherita – segretaria

Consiglieri:

Carla Barberi
Angelo Berlini
Giampiero Bianchetti
Daniela Borghese
Alessandro Camera
Luciana Castiglion
Rosanna Negri
Sigismondo Pierucci
Giuseppe Renna
Gianni Rigo
Livio Salvemini
Ida Ziggiotto