Statuto
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata LES AMIS DU COEUR DU VAL D'AOSTE – DOTT. G. DEVOTI - ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
L'organizzazione di volontariato ha la sede legale in Via Vevey 17 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 2
FINALITÀ E AMBITO DI ATTUAZIONE
L'organizzazione di volontariato persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:
In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:
ARTICOLO 3
SOCI
Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione.
La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.
Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
La qualifica di socio è mantenuta con il pagamento della quota annuale.
I soci hanno il diritto di:
I soci hanno il dovere di:
La qualifica di socio si perde per:
ARTICOLO 4
SOCI ONORARI E SOSTENITORI
Acquisiscono la qualifica di soci onorari le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell'ambito cardiologico; deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo. Acquisiscono la qualifica automatica di soci sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura. I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea e per l'elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 5
VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI
L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
ARTICOLO 6
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
ARTICOLO 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
L'Assemblea ordinaria:
L'Assemblea straordinaria:
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
ARTICOLO 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 15 membri scelti tra i soci.
Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono
elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini
dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse
previste all'art. 5.
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.
ARTICOLO 9
PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
ARTICOLO 10
SEGRETARIO E TESORIERE
Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione.Sono nominati dal Consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti.
Compete loro:
ARTICOLO 11
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio è costituito:
L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
ARTICOLO 12
BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 13
LIBRI SOCIALI
È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
ARTICOLO 14
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ARTICOLO 15
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.
Direttivo 2022-2025
Direttivo Ass. "Les Amis du coeur du Val d'Aoste – dott. G.Devoti – ODV (2022-2025)
Ciancamerla Giuseppe – presidente
Mario Stelio Gal – vicepresidente
Barberi Margherita – segretaria
Consiglieri:
Carla Barberi
Angelo Berlini
Giampiero Bianchetti
Daniela Borghese
Alessandro Camera
Luciana Castiglion
Rosanna Negri
Sigismondo Pierucci
Giuseppe Renna
Gianni Rigo
Livio Salvemini
Ida Ziggiotto